COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 50 del 19 Aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Deferimento instaurato dalla Procura Federale con nota del 13 marzo 2007 (prot. N. 1216/86pf/SP/en) nei confronti dei sigg. Giacomo D’ALENA e Pasquale D’ALENA, dirigenti dell’A.S. Palagianello e del calciatore Graziano TROTOLO, nonché della Società A.S. Palagianello. FAT TO
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N. 50 del 19 Aprile 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA
Deferimento instaurato dalla Procura Federale con nota del 13 marzo 2007 (prot. N. 1216/86pf/SP/en)
nei confronti dei sigg. Giacomo D'ALENA e Pasquale D'ALENA, dirigenti dell'A.S. Palagianello e del
calciatore Graziano TROTOLO, nonché della Società A.S. Palagianello.
FAT TO
La Società Surbo Calcio presentava ricorso alla Commissione Disciplinare del Comitato Regionale
Puglia in merito alla presunta posizione irregolare del calciatore Graziano TROTOLO, il quale avrebbe
preso parte a diverse gare del campionato Regionale Pugliese di Promozione nelle fila dell'A.S.
Palagianello, pur non essendo tesserato. L’Ufficio Indagini accertava, in effetti, che il calciatore
Graziano TROTOLO ha disputato n. 6 (sei) gare durante la stagione sportiva 2005-2006 con I'A.S.
Palagianello pur non essendo tesserato. I sigg. Giacomo D’ALENA e Pasquale D'ALENA, dirigenti della
Società Palagianello, confermavano l’avvenuto impiego del calciatore in questione in alcune partite
senza il previsto tesseramento. II Procuratore Federale deferiva a questa Commissione Disciplinare i
sigg. Giacomo D'ALENA, Pasquale D'ALENA e il calciatore Graziano TROTOLO ai sensi dell'art. 1
comma 1 Codice di Giustizia Sportiva e la Società Palagianello ai sensi dell'art. 2 comma 4 CGS per
responsabilità diretta ed oggettiva. Disposta la convocazione delle parti interessate all'udienza del 12
aprile 2007 compariva l'Avv. Giuseppe MONACO per la Procura Federale e nessun rappresentante della
Società Palagianello. L 'Avv. Giuseppe MONACO per la Procura Federale chiedeva affermarsi la
responsabilità di tutti gli incolpati e proponeva di infliggere ai dirigenti Giacomo D'ALENA e Pasquale
D'ALENA l'inibizione fino al 30 aprile 2008. Proponeva altresì la squalifica al calciatore Graziano
TROTOLO fino al 30 aprile 2008. Proponeva, inoltre, che fosse affermata la responsabilità oggettiva
dell'A.S. Palagianello e che alla stessa fosse inflitta la sanzione dell'ammenda di euro 1000,00.
Motivi della decisione
All'affermazione di responsabilità di tutti gli incolpati, consegue la responsabilità oggettiva contestata
all'A.S. Palagianello che va adeguatamente punita come da dispositivo,
P.T.M.
La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia così provvede:
-Infliggere ai sigg. Giacomo D'ALENA e Pasquale D'ALENA l'inibizione fino al 30 aprile 2008;
-Infliggere al calciatore Graziano TROTOLO la squalifica fino al 30 aprile 2008;
Dichiara l'A.S. Palagianello responsabile oggettivamente della violazione ascrittale e le infligge la
sanzione dell'ammenda di euro 750,00.
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