COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 26 Aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO TERZA CATEGORIA COMITATO PROVINCIALE DI BARI Gara: STELLA ROSSA BISCEGLIE – G.S. BITETTESE del 1 Aprile 2007 (reclamo della G.S. BITETTESE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo pubblicati sul C.U. 31 del 05 Aprile 2007) .

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 26 Aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO TERZA CATEGORIA COMITATO PROVINCIALE DI BARI Gara: STELLA ROSSA BISCEGLIE – G.S. BITETTESE del 1 Aprile 2007 (reclamo della G.S. BITETTESE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo pubblicati sul C.U. 31 del 05 Aprile 2007) . La G.S. BITETTESE ha proposto reclamo avverso il risultato della gara, in merito alla normativa vigente per l’utilizzo dei calciatori juniores . La Commissione Disciplinare attesa la genericità del contenuto del reclamo ai sensi dell’art. 29 comma 6 CGS, ritenendo pertanto il medesimo inammissibile , DELIBERA Dichiarare inammissibile detto reclamo e, per l’effetto addebitare la tassa sul conto della reclamante .
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