COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 53 del 10 Maggio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare Gara : PRO POLIGNANO -ASD SPORTIVA TRIGGIANO del 25 aprile 2007 (Reclamo dell’ASD Sportiva Triggiano avverso il risultato della gara (Com. Uff.n. 35 del 3 maggio 2007).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N. 53 del 10 Maggio 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
Gara : PRO POLIGNANO -ASD SPORTIVA TRIGGIANO del 25 aprile 2007 (Reclamo dell'ASD
Sportiva Triggiano avverso il risultato della gara (Com. Uff.n. 35 del 3 maggio 2007).
L'ASD Sportiva Triggiano ha proposto reclamo avverso il risultato della gara sostenendo che alla stessa
ha partecipato il calciatore L'ABBATE DIONISIO, nato il 26 aprile 1991, ancora quindicenne alla data
dell'effettuazione della gara. Rilevato che il calciatore suddetto non era in possesso dell'attestato di
maturità agonistica previsto dalle disposizioni dell'ari. 34 comma 3 lett. b/ delle NOIF
P.Q.M.
DELIBERA
Accogliere il reclamo presentato dall'ASD Sportiva Triggiano e, per l'effetto, annullare il risultato di
1-1 omologato dal Giudice Sportivo, infliggendo alla Società Pro Polignano la sanzione sportiva della
perdita della gara con il risultato di 0-3 a favore dell'ASD Sportiva Triggiano;
Non addebitare la tassa stante l'accoglimento del reclamo.
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