COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 53 del 10 Maggio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare COMITATO PROVINCIALE di FOGGIA Gara: G.S. SAGATA – ELCE DELICETO del 22 aprile 2007 (Reclamo del G.S. S.Agata in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori BARBETTA ROCCO (squalificato per cinque anni), SOLDO FRANCESCO PAOLO (quattro anni) e SOLDO VITO (cinque gare) e per l’ammenda di euro 400,00)Com. Uff. n. 41 del 26 aprile 2007.
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N. 53 del 10 Maggio 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
COMITATO PROVINCIALE di FOGGIA
Gara: G.S. SAGATA - ELCE DELICETO del 22 aprile 2007 (Reclamo del G.S. S.Agata in opposizione
ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori BARBETTA ROCCO
(squalificato per cinque anni), SOLDO FRANCESCO PAOLO (quattro anni) e SOLDO VITO (cinque
gare) e per l'ammenda di euro 400,00)Com. Uff. n. 41 del 26 aprile 2007.
Il G.S. S. Agata ha proposto reclamo avverso le decisioni adottate dal Giudice Sportivo nei confronti dei
tesserati in epigrafe citati, ritenendole eccessive e sproporzionate rispetto ai fatti realmente accaduti. E'
intervenuto alla seduta odierna il legale rappresentante della Società. Questa Commissione
Disciplinare, esaminati gli atti ufficiali, considerato il fattivo comportamento del capitano e dei dirigenti
della Società S. Agata, che hanno garantito l'incolumità del direttore di gara, ritiene di poter addivenire ad
un ridimensionamento delle squalifiche inflitte ai calciatori Barbetta Rocco, Soldo Francesco Paolo e
Soldo Vito per il comportamento più che altro minaccioso e irriguardoso e non violento;
P.Q.M.
DELIBERA
Accogliere il reclamo proposto dalla Società S. Agata riducendo la squalifica al calciatore Barbetta Rocco
fino al 31 dicembre 2009; al calciatore Soldo Francesco Paolo fino al 31 dicembre 2008 e al calciatore
Soldo Vito per quattro gare effettive, confermando nel resto le impugnate decisioni;
Non addebitare la tassa stante il parziale accoglimento del reclamo.
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