COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 54 del 17 Maggio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara: REAL ADELFIA – RINASCITA RUTIGLIANESE del 18 marzo 2007 (Reclamo dell’ASD Rinascita Rutiglianese in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore DE GREGORIO ANTONIO, squalificato fino al 22 settembre 2008 (Com. Uff. n. 45 del 22 marzo 2007)

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 54 del 17 Maggio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara: REAL ADELFIA – RINASCITA RUTIGLIANESE del 18 marzo 2007 (Reclamo dell’ASD Rinascita Rutiglianese in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore DE GREGORIO ANTONIO, squalificato fino al 22 settembre 2008 (Com. Uff. n. 45 del 22 marzo 2007) L’ASD Rinascita Rutiglianese ha presentato reclamo avverso la squalifica inflitta al calciatore De Gregorio Antonio. E’ intervenuto il direttore di gara ,che ha reso supplemento di rapporto, e il legale rappresentante della Società. Considerato che il suddetto calciatore non è mai stato sanzionato durante l’attuale stagione sportiva per atti violenti, per cui è possibile addivenire ad una riduzione del provvedimento comminato dal Primo Giudice; P.Q.M. D E L I B E R A Ridurre al 30 aprile 2008 la squalifica inflitta al calciatore Di Gregorio Antonio e, per l’effetto, non addebitare la tassa stante il parziale accoglimento del reclamo.
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