COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 54 del 17 Maggio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PROMOZIONE Gara:ASD CASARANO – VIRTUS CASARANO del 22 aprile 2007 (Reclamo dell’ASD Casarano in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico dell’allenatore, sig. DE VIRGILIO ROCCO, inibito fino al 31 dicembre 2007(Com. Uff.n. 51 del 26 aprile 2007 L’ASD Casarano ha proposto reclamo, in data 10 maggio 2007, avverso la inibizione inflitta all’allenatore ,sig. DE VIRGILIO ROCCO, fino al 31 dicembre 2007;
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N. 54 del 17 Maggio 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO di PROMOZIONE
Gara:ASD CASARANO – VIRTUS CASARANO del 22 aprile 2007 (Reclamo dell’ASD Casarano in
opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico dell’allenatore, sig. DE
VIRGILIO ROCCO, inibito fino al 31 dicembre 2007(Com. Uff.n. 51 del 26 aprile 2007
L’ASD Casarano ha proposto reclamo, in data 10 maggio 2007, avverso la inibizione inflitta all’allenatore
,sig. DE VIRGILIO ROCCO, fino al 31 dicembre 2007;
La Commissione Disciplinare rileva che lo stesso è stato proposto oltre i termini previsti dall’art 42
comma 5 CGS, per cui lo stesso è da considerarsi inammissibile;
P.Q.M.
D E L I B E R A
-Dichiarare inammissibile il reclamo essendo stato presentato oltre i termini e,per l’effetto,addebitare la
tassa sul conto della Società reclamante.
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