COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 54 del 17 Maggio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare Gara: ASD ATLETICO MOLA – ACD CASTELLANA del 6 maggio 2007(Reclamo dell’ASD Atletico Mola in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo per l’ammenda di euro 1000,00(mille) Com. Uff. n. 53 del 10 maggio 2007.
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N. 54 del 17 Maggio 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
Gara: ASD ATLETICO MOLA – ACD CASTELLANA del 6 maggio 2007(Reclamo dell’ASD Atletico
Mola in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo per l’ammenda di euro
1000,00(mille) Com. Uff. n. 53 del 10 maggio 2007.
La Società Atletico Mola ha proposto reclamo avverso la sanzione dell’ammenda inflitta dal Giudice
Sportivo ,chiedendo l’annullamento in toto della stessa, in quanto vi è stata provocazione da parte del
Presidente dell’ACD Castellana al momento dell’uscita del pullman dall’impianto sportivo. Rilevato che il
rapporto del commissario di campo è fonte di prova privilegiata rispetto alle argomentazioni addotte dalla
reclamante ed in considerazione dei precedenti disciplinari e della recidività della Società reclamante
durante la stagione sportiva in corso;
D E L I B E R A
Respingere il reclamo presentato dalla Società Atletico Mola disponendo l’addebito della tassa sul conto
della reclamante.
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