COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 55 del 24 Maggio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PROMOZIONE Gara: V. Mazzola Monteiasi – U.S. San Vito del 29 aprile 2007 (Reclamo dell’U.S. San Vito in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico di vari calciatori della Società riportati sul Com. Uff. n. 52 del 3 maggio 2007).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N. 55 del 24 Maggio 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO di PROMOZIONE
Gara: V. Mazzola Monteiasi – U.S. San Vito del 29 aprile 2007 (Reclamo dell’U.S. San Vito in
opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico di vari calciatori della
Società riportati sul Com. Uff. n. 52 del 3 maggio 2007).
L’U.S. San Vito ha proposto reclamo avverso le decisioni del Giudice Sportivo ritenendo le stesse
pretestuose e prive di fondamento. Questa Commissione Disciplinare ha esaminato il reclamo e lo ha
ritenuto generico e privo di argomentazioni per cui, lo stesso, è da considerarsi inammissibile ai sensi
dell’art. 29 comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva;
P.Q.M.
D E L I B E R A
Dichiarare inammissibile il reclamo in epigrafe citato e, per gli effetti, addebitare la tassa sul conto della
Società reclamante, così come espressamente richiesto.
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