COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 55 del 24 Maggio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara: A.S. Avanti Delfini – ASD Pol. Puglia Sport Altamura del 29 aprile 2007 (Reclamo dell’ASD Pol. Puglia Sport Altamura in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore Tamborra Raffaele, squalificato fino al 31 dicembre 2007 –Com. Uff.n. 52 del 3 maggio 2007.)
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N. 55 del 24 Maggio 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA
Gara: A.S. Avanti Delfini – ASD Pol. Puglia Sport Altamura del 29 aprile 2007 (Reclamo dell’ASD
Pol. Puglia Sport Altamura in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a
carico del calciatore Tamborra Raffaele, squalificato fino al 31 dicembre 2007 –Com. Uff.n. 52 del 3
maggio 2007.)
L’ASD Pol. Puglia Sport Altamura ha proposto ha proposto reclamo avverso la squalifica inferta al
calciatore Tamborra Raffaele chiedendone la riduzione. La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti e
considerato che, per quanto accaduto e per il comportamento sportivo tenuto dal suddetto calciatore
durante la stagione sportiva in corso, ritiene di poter addivenire ad una lieve riduzione della stessa;
P.Q.M.
D E L I B E R A
Accogliere parzialmente il reclamo della Pol. Puglia Sport Altamura riducendo al 31 ottobre 2007 la
squalifica inflitta al calciatore Tamborra Raffaele;
Non addebitare la tassa atteso il parziale accoglimento del reclamo.
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