COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 55 del 24 Maggio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare Gara: A.S. Robur Ostuni – Armando Brigante Cellino San Marco del 6 maggio 2007 (Reclamo dell’A.S. Robur Ostuni in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo riportati sul Com. Uff. n. 41 del 10 maggio 2007)

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 55 del 24 Maggio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare Gara: A.S. Robur Ostuni – Armando Brigante Cellino San Marco del 6 maggio 2007 (Reclamo dell’A.S. Robur Ostuni in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo riportati sul Com. Uff. n. 41 del 10 maggio 2007) Si fa seguito a quanto già deliberato con Com. Uff. Reg. n. 54 del 17 maggio 2007 in merito soltanto al risultato della gara. Alla seduta odierna è intervenuto il legale rappresentante della società. Questa Commissione Disciplinare ha esaminato gli atti e lette le dichiarazioni della società del calciatore Pantaleo Alessandro (capitano) nonché le dichiarazioni dei calciatori Pecere Cosimo e Turco Pietro dalle quali risulta che i veri responsabili sono stati questi ultimi, solleva il calciatore Pantaleo Alessandro da ogni responsabilità e rimette gli atti al Giudice Sportivo per l’adozione dei provvedimenti disciplinari di competenza. Rilevato, infine, che al rientro negli spogliatoi vi è stato, il fattivo comportamento da parte del Presidente della Robur Ostuni, sig. Colucci Roberto per cui è possibile annullare l’ammenda; P.Q.M. D E L I B E R A Sollevare da ogni responsabilità il capitano Pantaleo Alessandro inviando gli atti al Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Brindisi per l’adozione dei provvedimenti disciplinari di competenza; Annullare l’ammenda di euro 200,00 (duecento/00) stante il fattivo comportamento del Presidente e la piena disponibilità al rientro in campo a seguito della richiesta del Direttore di gara. Confermare nel resto le impugnate decisioni; Non addebitare la tassa stante il parziale accoglimento del reclamo.
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