COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 55 del 24 Maggio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare Gara: A.S. Robur Ostuni – Armando Brigante Cellino San Marco del 6 maggio 2007 (Reclamo dell’A.S. Robur Ostuni in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo riportati sul Com. Uff. n. 41 del 10 maggio 2007)
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N. 55 del 24 Maggio 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
Gara: A.S. Robur Ostuni – Armando Brigante Cellino San Marco del 6 maggio 2007 (Reclamo
dell’A.S. Robur Ostuni in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo riportati sul
Com. Uff. n. 41 del 10 maggio 2007)
Si fa seguito a quanto già deliberato con Com. Uff. Reg. n. 54 del 17 maggio 2007 in merito soltanto al
risultato della gara. Alla seduta odierna è intervenuto il legale rappresentante della società. Questa
Commissione Disciplinare ha esaminato gli atti e lette le dichiarazioni della società del calciatore
Pantaleo Alessandro (capitano) nonché le dichiarazioni dei calciatori Pecere Cosimo e Turco Pietro dalle
quali risulta che i veri responsabili sono stati questi ultimi, solleva il calciatore Pantaleo Alessandro da
ogni responsabilità e rimette gli atti al Giudice Sportivo per l’adozione dei provvedimenti disciplinari di
competenza.
Rilevato, infine, che al rientro negli spogliatoi vi è stato, il fattivo comportamento da parte del Presidente
della Robur Ostuni, sig. Colucci Roberto per cui è possibile annullare l’ammenda;
P.Q.M.
D E L I B E R A
Sollevare da ogni responsabilità il capitano Pantaleo Alessandro inviando gli atti al Giudice Sportivo del
Comitato Provinciale di Brindisi per l’adozione dei provvedimenti disciplinari di competenza;
Annullare l’ammenda di euro 200,00 (duecento/00) stante il fattivo comportamento del Presidente e la
piena disponibilità al rientro in campo a seguito della richiesta del Direttore di gara.
Confermare nel resto le impugnate decisioni;
Non addebitare la tassa stante il parziale accoglimento del reclamo.
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