COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 56 del 31 Maggio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara: TAMBURI TARANTO – ASD S.C. SAMMICHELE del 29 aprile 2007 (Reclamo dell’ASD S.C. Sammichele in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore PORZIA VINCENZO (capitano) fino al 3 maggio 2010 – Com. Uff. n. 52 del 3 maggio 20007)

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 56 del 31 Maggio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara: TAMBURI TARANTO - ASD S.C. SAMMICHELE del 29 aprile 2007 (Reclamo dell'ASD S.C. Sammichele in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore PORZIA VINCENZO (capitano) fino al 3 maggio 2010 - Com. Uff. n. 52 del 3 maggio 20007) La Società S.C. Sammichele ha prodotto ricorso avverso la sanzione comminata al calciatore Porzia Vincenzo, in qualità di capitano, chiedendo la revoca della stessa in attesa di individuare il responsabile autore dell'atto violento compiuto nei confronti del direttore di gara. Successivamente la Società ha accertato che il protagonista dell'episodio è stato il calciatore LITURRI FRANCESCO, giusta dichiarazione rilasciata dallo stesso e trasmessa a questa Commissione Disciplinare il 25 maggio 2007 con fax e raccomandata A/R. Si trasmettono, pertanto, gli atti al Giudice Sportivo per l'adozione dei provvedimenti disciplinari di competenza. Gara: USD CRISPIANO - ASD TAMBURI TARANTO del 13 maggio 2007 (Reclamo del calciatore CIANCIARUSO MASSIMILIANO .tesserato con la Società Tamburi Taranto, in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo nei suoi confronti per la squalifica comminata fino al 30 giugno 2009 - Com. Uff. n. 54/15 del 17 maggio 2007) II calciatore Cianciaruso Massimiliano ha proposto, in proprio, reclamo a questa Commissione Disciplinare avverso la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo, ritenendola eccessiva, scusandosi del gesto compiuto, a fine gara, nei confronti del direttore di gara, data la tensione nervosa e agonistica per l'elevata posta in palio. Attesa la mancanza di precedenti disciplinari specifici, questa Commissione Disciplinare ritiene di poter addivenire ad una parziale riforma della sanzione inflitta dal Primo Giudice; P.Q.M. DELIBERA - Ridurre al 30 settembre 2008 la squalifica inflitta al calciatore Cianciaruso Massimiliano disponendo la restituzione dell'assegno di euro 65,00 versato dal calciatore, stante il parziale accoglimento del reclamo.
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