COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 56 del 31 Maggio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare Gara: USD CRISPIANO – ASD TAMBURI TARANTO del 13 maggio 2007 (Reclamo del calciatore RESTA FRANCESCO, tesserato con la Società Tamburi Taranto, in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo per la squalifica inflitta a suo carico fino al 31 dicembre 2007- Com. Uff. n. 54/!5 del 17 maggio 2007).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N. 56 del 31 Maggio 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
Gara: USD CRISPIANO - ASD TAMBURI TARANTO del 13 maggio 2007 (Reclamo del calciatore
RESTA FRANCESCO, tesserato con la Società Tamburi Taranto, in opposizione al provvedimento
disciplinare adottato dal Giudice Sportivo per la squalifica inflitta a suo carico fino al 31 dicembre 2007-
Com. Uff. n. 54/!5 del 17 maggio 2007).
Il calciatore Resta Francesco ha proposto ,in proprio, ricorso avverso la squalifica comminata dal Giudice
Sportivo, ritenendola eccessiva in relazione ai fatti occorsi, scusandosi del gesto compiuto a fine gara nei
confronti dell'arbitro, data la tensione nervosa e agonistica per l'elevata posta in palio. La Commissione
Disciplinare, attesa la mancanza di precedenti disciplinari specifici in capo all'odierno reclamante, ritiene
di poter addivenire ad una parziale riforma della sanzione inflitta dal Primo Giudice;
P.Q.M.
DELIBERA
Ridurre al 31 ottobre 2007 la squalifica inflitta al calciatore Resta Francesco e disporre la restituzione
dell'assegno di euro 65,00 versato dal calciatore, stante il parziale accoglimento del reclamo.
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