COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 57 del 7 Giugno 2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA COMITATO PROVINCIALE di BARI Gara: ASD ESPERIA PALO – POL. D. STELLA ROSSA BISCEGLIE del 5 novembre 2006 (Reclamo dell’ASD Esperia Palo avverso il risultato della gara per la posizione irregolare del calciatore LUIGIANO STEFANO della Società Stella Rossa Bisceglie). La Società A.S.D. Esperia Palo ha proposto reclamo avverso il risultato della gara in epigrafe per la posizione irregolare del calciatore Luigiano Stefano della Pol. Stella Rossa Bisceglie ;

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 57 del 7 Giugno 2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA COMITATO PROVINCIALE di BARI Gara: ASD ESPERIA PALO - POL. D. STELLA ROSSA BISCEGLIE del 5 novembre 2006 (Reclamo dell'ASD Esperia Palo avverso il risultato della gara per la posizione irregolare del calciatore LUIGIANO STEFANO della Società Stella Rossa Bisceglie). La Società A.S.D. Esperia Palo ha proposto reclamo avverso il risultato della gara in epigrafe per la posizione irregolare del calciatore Luigiano Stefano della Pol. Stella Rossa Bisceglie ; la Commissione Disciplinare, ha accertato, dall’ufficio tesseramento di questo Comitato Regionale Puglia che il calciatore suddetto è stato tesserato solo in data 31.3.2007, per cui ai sensi dell’art. 42 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva il reclamo va rigettato in quanto proposto oltre i termini che sono perentori. Questa Commissione Disciplinare, inoltre, visto l’art. 42 comma 7 del Codice di Giustizia Sportiva, ritiene di dover sanzionare e la società Pol. D. Stella Rossa Bisceglie e il calciatore Luigiano Stefano P.Q.M. DELIBERA Respingere il reclamo presentato dalla società A.S.D. Esperia Palo perché fuori termini e, per l'effetto, addebitare sul conto della stessa la relativa tassa. Infliggere alla società Pol. D. Stella Rossa Bisceglie l’ammenda di euro 150.00 Infliggere al calciatore Luigiano Stefano la squalifica di n. 3 giornate effettive di gara. Comunicato Ufficiale n. 57 - pag. 5 di 5
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