COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 58 del 14 giugno 2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA COMITATO PROVINCIALE di BARI Gara: ASD SPORT NOCI – NORBA CONVERSANO del 27 maggio 2007 (Reclamo dell’ASD Sport Noci in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della Società per la squalifica del terreno di gioco (31 ottobre 2007), per le inibizioni comminate ai dirigenti, sigg. SCIATTA FRANCESCO (31 dicembre 2008) e DELFINE VITO ALESSIO (31 dicembre 2007), e per le squalifiche inflitte ai calciatori MANSUETO PIETRO, SCIATTA PIETRO, TURI GIUSEPPE e NETTI GIANLUCA (tutti fino al 30 maggio 2008) cfr. Com. Uff. n. 39 del 31 maggio 2007 del Com. Prov. di Bari.

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N. 58 del 14 giugno 2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA COMITATO PROVINCIALE di BARI Gara: ASD SPORT NOCI - NORBA CONVERSANO del 27 maggio 2007 (Reclamo dell’ASD Sport Noci in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della Società per la squalifica del terreno di gioco (31 ottobre 2007), per le inibizioni comminate ai dirigenti, sigg. SCIATTA FRANCESCO (31 dicembre 2008) e DELFINE VITO ALESSIO (31 dicembre 2007), e per le squalifiche inflitte ai calciatori MANSUETO PIETRO, SCIATTA PIETRO, TURI GIUSEPPE e NETTI GIANLUCA (tutti fino al 30 maggio 2008) cfr. Com. Uff. n. 39 del 31 maggio 2007 del Com. Prov. di Bari. L'ASD Sport Noci ha proposto reclamo avverso i provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo, ritenendoli sproporzionati e non rispondenti ai fatti occorsi: chiede una congrua riduzione sia della squalifica del campo che delle squalifiche inflitte ai calciatori e ai dirigenti. Sentito l'arbitro, che ha reso supplemento di rapporto; all'udienza odierna è intervenuto il legale rappresentante della Società. Rilevato, da un attento esame degli atti, che è possibile addivenire all'esclusione dell'inibizione inflitta al dirigente, sig. Delfine Vito Alessio, in quanto non risulta alcun addebito a suo carico. Considerato che il referto arbitrale è fonte di prova privilegiata rispetto alle argomentazioni addotte dalla Società reclamante e che, pertanto, appaiono congrue le sanzioni adottate dal Primo Giudice in rapporto a quanto accaduto. P.Q.M. DELIBERA Accogliere parzialmente il reclamo proposto dall'ASD Sport Noci, annullando l'inibizione inflitta al dirigente, sig. Delfine Vito Alessio, e confermando nel resto le impugnate decisioni; Non addebitare la tassa stante il parziale accoglimento del reclamo.
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