COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 16 del 20 settembre 2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE CAMPIONATO DI ECCELLENZA Gara: A.S.D. NUOVA POL. NOCI – OSTUNI SPORT del 2 settembre 2007 (Reclamo dell’A.S.D. Nuova Pol. Noci avverso il risultato della gara per la partecipazione alla stessa del calciatore Barnaba Armando (Ostuni Sport), squalificato per una gara. La società A.S.D. Nuova Pol. Noci ha proposto ricorso avverso il risultato della gara per la partecipazione irregolare alla gara suddetta del calciatore Barnaba Armando della società Ostuni Sport in quanto squalificato per una gara da scontarsi nella stagione sportiva 2007 – 2008 (cfr Comunicato Ufficiale n. 48 del 5.4.2007 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 16 del 20 settembre 2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE CAMPIONATO DI ECCELLENZA Gara: A.S.D. NUOVA POL. NOCI – OSTUNI SPORT del 2 settembre 2007 (Reclamo dell’A.S.D. Nuova Pol. Noci avverso il risultato della gara per la partecipazione alla stessa del calciatore Barnaba Armando (Ostuni Sport), squalificato per una gara. La società A.S.D. Nuova Pol. Noci ha proposto ricorso avverso il risultato della gara per la partecipazione irregolare alla gara suddetta del calciatore Barnaba Armando della società Ostuni Sport in quanto squalificato per una gara da scontarsi nella stagione sportiva 2007 - 2008 (cfr Comunicato Ufficiale n. 48 del 5.4.2007 del Comitato Regionale Puglia). La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti ufficiali e rilevato che il suddetto calciatore non aveva titolo a partecipare alla gara, essendo squalificato, ritenuto fondato il ricorso proposto dalla società A.S.D. Nuova Pol. Noci ; P.Q.M. D E L I B E R A Accogliere il ricorso presentato della Società A.S.D. Nuova Pol. Noci ed infliggere alla società Ostuni Sport, la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 - 0 a favore della società A.S.D. Nuova Pol. Noci; Non addebitare la tassa atteso l’accoglimento del ricorso.
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