COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 11 ottobre 2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Gara : GIOVENTU’ CALCIO PARABITA – A.S. SURBO del 16 settembre 2007. (Reclamo della A.S. SURBO avverso il risultato della gara riportato sul Comunicato Ufficiale n. 16 del 20 settembre 2007).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 21 del 11 ottobre 2007
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
Gara : GIOVENTU’ CALCIO PARABITA - A.S. SURBO del 16 settembre 2007. (Reclamo della A.S.
SURBO avverso il risultato della gara riportato sul Comunicato Ufficiale n. 16 del 20 settembre 2007).
La società A.S. SURBO ha proposto ricorso avverso il risultato della gara per la partecipazione irregolare
alla gara suddetta del calciatore SCHIRINZI Fabrizio della soc. Gioventù Calcio Parabita, in quanto
squalificato per una gara da scontarsi nella stagione sportiva 2007 - 2008 (cfr Comunicato Ufficiale n. 48
del 5 aprile 2007 del Comitato Regionale Puglia).
La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti ufficiali e rilevato che il suddetto calciatore non
aveva titolo a partecipare alla gara, essendo squalificato, ritenuto fondato il ricorso proposto dalla società
A.S. Surbo
P.Q.M.
DELIBERA
accogliere il ricorso presentato dalla società A.S. SURBO ed infliggere alla società GIOVENTU’ CALCIO
PARABITA la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 3 a favore della società A.S.
SURBO.
Non addebitare la tassa atteso l’accoglimento del reclamo.
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