COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 11 ottobre 2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Gara : PUGLIA SPORT ALTAMURA – A.S.D. CALCIO PELLEGRINO del 16 settembre 2007.

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 11 ottobre 2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Gara : PUGLIA SPORT ALTAMURA - A.S.D. CALCIO PELLEGRINO del 16 settembre 2007. (Reclamo dell’A.S.D Calcio Pellegrino avverso il risultato della gara per la partecipazione alla stessa del calciatore RIFINO DOMENICO). La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti e letto il reclamo, rileva quanto segue: La A.S.D. Calcio Pellegrino ha proposto reclamo adducendo l’indebita presenza nelle file della Puglia Sport Altamura, nella gara in oggetto, del calciatore Rifino Domenico, squalificato e pertanto in posizione irregolare. Il reclamo è inammissibile: infatti non vi è agli atti alcuna traccia del contestuale invio di copia della dichiarazione e dei motivi del reclamo a cura della A.S.D. Calcio Pellegrino alla controparte Puglia Sport Altamura, così come disposto dall’art. 33 comma 5 Codice di Giustizia Sportiva. P.Q.M. DELIBERA Dichiarare inammissibile il ricorso per irregolarità procedurale ai sensi dell’art. 33 comma 9 Codice di Giustizia Sportiva; confermare il risultato di 1 - 0 in favore della Puglia Sport Altamura come conseguito sul campo; addebitare la tassa sul conto dell’A.S.D. Calcio Pellegrino.
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