COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 11 ottobre 2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA GARA ASD MONTE S.ANGELO CALCIO – REAL ORTA NOVA DEL 25/2/2007
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 21 del 11 ottobre 2007
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA
CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA
GARA ASD MONTE S.ANGELO CALCIO – REAL ORTA NOVA DEL 25/2/2007 (reclamo dell’ASD
Monte S. Angelo Calcio avverso i provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo di cui al com. uff.
n.33 dell’1/3/07 del Comitato Provinciale di Foggia);
- esaminati gli atti ufficiali;
- esaminata la relazione dell’ufficio Indagini della FIGC del 28/6/07;
- esaminate le Memorie Autorizzate fatte pervenire il 26/9/07 ed il 19/9/07 dalla ASD Monte Sant’Angelo e
dal suo difensore ;
- sentita, all’udienza dell’1/10/07, la società reclamante;
-a scioglimento della riserva di cui al Com. Uff. n.46 del 29/3/07
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE
ritiene parzialmente accoglibile il reclamo proposto dalla ASD Monte S.Angelo, per i seguenti
MOTIVI
Gli accertamenti eseguiti dall’ufficio Indagini della FIGC, hanno evidenziato non solo la contraddittorietà
delle versioni rese dal direttore della gara in epigrafe citata, ma anche la parziale infondatezza delle
dichiarazioni dall’arbitro riportate, nel suo referto.
Inesattezze e contraddizioni accertate dall’Inquirente dell’Ufficio Indagini della FIGC, ed a lui confermate,
dai Carabinieri, (presenti allo stadio) e dal Presidente della squadra ospite sig. Di Dedda Nicola.
Va subito precisato però che, l’esame della documentazione acquisita al processo, consente di ritenere
(anche per parziale ammissione degli stessi incolpati e reclamanti), la sussistenza di comportamenti pur
sempre punibili, a cominciare da quelli assunti dall’allenatore del Monte S.Angelo sig. Piemontese Franco
Angelo e dal calciatore sig. Totaro Michele entrambi responsabili di comportamento minaccioso,
aggressivo ed ingiurioso nei confronti dell’arbitro.
Meno grave, ma pur sempre censurabile, è risultato altresì il comportamento irriguardoso ed ingiurioso
del massaggiatore sig. Rinaldi Gianfranco e dei calciatori Ciccone Raffaele, Ciuffreda Pasquale,
Ciuffreda Matteo, Germinale Nico Michele, Quitadamo Giuseppe e Lauriola Matteo per aver –a fine garacircondato
il direttore di gara “…..non lesinando ad aprostrofarlo malamente…..” (testuale dalla
dichiarazione resa all’Inquirente dal Pres. Totaro Raffaele).
Non revocabile in alcun modo in dubbio (perché ammesso e riconosciuto dalla stessa reclamante anche
se parzialmente e con diversa motivazione) è anche il riprovevole e censurabile comportamento dei
sostenitori dell’ASD Monte S.Angelo, resisi responsabili dell’aggressione, del lancio di pietre e del
danneggiamento all’automezzo dell’arbitro, nel corso dell’allontanamento di quest’ultimo dal campo di
gioco.
Va quindi accolto (ancorchè parzialmente) il reclamo dell’ASD Monte S.Angelo Calcio con conseguente
riforma delle punizioni, (inflitte dal primo giudice) che vanno pertanto adeguate alle infrazioni così come
accertate nel corso del presente processo.
Tutto ciò premesso, a parziale accoglimento del reclamo proposto il 6/2/07 dall’ASD Monte S.Angelo
Calcio, la Commissione Disciplinare presso il C.R. Puglia
DELIBERA
- Ridursi fino al 30/6/2008 la punizione sportiva dell’inibizione a carico del sig. Piemontese Franco Angelo
(allenatore dell’ASD Monte S.Angelo Calcio);
-ridursi fino al 30/6/2008 la squalifica inflitta al calciatore Totaro Michele;
- ridursi fino al 30/6/2007 la punizione dell’inibizione (già scontata) al massaggiatre sig. Rinaldi
Gianfranco;
- ridursi fino al 30/6/2007 la squalifica (peraltro già scontata) inflitta ai calciatori Ciccone Raffaele,
Ciuffreda Pasquale, Ciuffreda Matteo, Germinale Nicola Michele, Quitadamo Giuseppe e Lauriola Matteo;
-revocarsi la sola ammenda di €.500,00 dal Giudice Sportivo inflitta all’ASD Monte S.Angelo Calcio;
confermando l’altra sanzione (peraltro già scontata) di disputa delle gare interne in campo neutro ed a
porte chiuse;
- confermarsi l’obbligo della società reclamante al ristoro dei danni causati all’autovettura del direttore di
gara;
- non addebitarsi la tassa atteso il parziale accoglimento del reclamo.
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