COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 18 ottobre 2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Gara : ARADEO CALCIO – A.S.D. MARUGGIO CALCIO del 23 settembre 2007.

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 18 ottobre 2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Gara : ARADEO CALCIO - A.S.D. MARUGGIO CALCIO del 23 settembre 2007. Reclamo della A.S.D. MARUGGIO CALCIO in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore ARCADIO RAFFAELE (Comunicato Ufficiale n. 18 del 27/9/2007). Letto il ricorso proposto dalla società A.S.D. MARUGGIO CALCIO; esaminati gli atti ufficiali ; letto il supplemento di rapporto reso dal direttore di gara che conferma quanto già dichiarato nel referto; sentito il legale rappresentante della reclamante; considerato che quanto dedotto dalla stessa società non trova conferma negli atti ufficiali; tenuto conto del gesto gravemente antisportivo tenuto dal calciatore ARCADIO RAFFAELE nei confronti dell’arbitro, equa appare la sanzione comminata dal primo Giudice. P.Q.M. DELIBERA Respingere il reclamo presentato dalla società A.S.D. MARUGGIO CALCIO e per l’effetto addebitare sul conto della stessa la relativa tassa così come espressamente richiesto.
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