COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 18 ottobre 2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI Gara: PRO GIOVENTU NOICATTARO – CASTELLANA del 30 Settembre 2007.

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 18 ottobre 2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI Gara: PRO GIOVENTU NOICATTARO - CASTELLANA del 30 Settembre 2007. (Reclamo della A.S.D. CASTELLANA in opposizione al provvedimento del Giudice Sportivo a carico del calciatore MANSUETO CLAUDIO (squalifica per 3 giornate) riportato sul Comunicato Ufficiale n. 20 del 4 Ottobre 2007). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo come sopra proposto; rilevato che la sanzione inflitta da Primo Giudice è in linea con il minimo edittale previsto dall’art. 19, comma 4, lett. D) del Codice di Giustizia Sportiva ; ciò premesso e considerato DELIBERA respingere il reclamo proposto dalla società A.S.D. CASTELLANA addebitandosi la relativa tassa sul conto della società istante.
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