COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 25 ottobre 2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI Gara: CISTERNINO – ACCADEMIA C. LA QUERCIA del 30 settembre 2007. (Reclamo della A.S.D. ACCADEMIA C. LA QUERCIA avverso il risultato della gara per la posizione irregolare del calciatore D’AMICO ANDREA (Comunicato Ufficiale n. 20 del 4 Ottobre 2007).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 23 del 25 ottobre 2007
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI
Gara: CISTERNINO - ACCADEMIA C. LA QUERCIA del 30 settembre 2007. (Reclamo della A.S.D.
ACCADEMIA C. LA QUERCIA avverso il risultato della gara per la posizione irregolare del calciatore
D’AMICO ANDREA (Comunicato Ufficiale n. 20 del 4 Ottobre 2007).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo come sopra proposto;
rilevato che dall’istruttoria espletata è emersa la posizione regolare del calciatore D’AMICO ANDREA
(tesserato il 28/9/2007) nella gara in oggetto.
Tutto ciò premesso e ritenuto;
DELIBERA
rigettarsi il reclamo proposto dalla società A.S.D. ACCADEMIA C. LA QUERCIA e addebitarsi la relativa
tassa sul conto della società.
Share the post "COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 25 ottobre 2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI Gara: CISTERNINO – ACCADEMIA C. LA QUERCIA del 30 settembre 2007. (Reclamo della A.S.D. ACCADEMIA C. LA QUERCIA avverso il risultato della gara per la posizione irregolare del calciatore D’AMICO ANDREA (Comunicato Ufficiale n. 20 del 4 Ottobre 2007)."