COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 1° novembre 2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE CAMPIONATO DI PROMOZIONE Gara : A.S.D. GIOVENTU CALCIO MURO – MANDURIA SPORT del 30 settembre 2007. Reclamo della A.S.D. GIOVENTU CALCIO MURO avverso l’ammenda di Euro 1000.00 e la diffida comminata dal Giudice Sportivo riportata sul Comunicato Ufficiale n. 20 del 4 ottobre 2007
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 24 del 1° novembre 2007
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
CAMPIONATO DI PROMOZIONE
Gara : A.S.D. GIOVENTU CALCIO MURO - MANDURIA SPORT del 30 settembre 2007.
Reclamo della A.S.D. GIOVENTU CALCIO MURO avverso l’ammenda di Euro 1000.00 e la diffida
comminata dal Giudice Sportivo riportata sul Comunicato Ufficiale n. 20 del 4 ottobre 2007.
Esaminati gli atti ufficiali;
ritenuto che sulla base degli accertamenti eseguiti, immutabile la sanzione di Euro 1000.00 inflitta dal
primo Giudice, che va confermata, e revocabile la sola diffida potendosi limitare la sanzione alla sola
pena pecuniaria innanzi menzionata
P.Q.M.
DELIBERA
Revocarsi il solo provvedimento della diffida irrogata dal Giudice Sportivo respingere e confermarsi nel
resto le impugnate decisioni;
non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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