COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 1° novembre 2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Gara : POL. VIRGILIO MAROSO CANDELA – U.S.D. SAN SEVERO del 7 ottobre 2007. Reclamo della Pol. Virgilio Maroso Candela in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore CRISANTINO FAUSTO, squalificato per 4 giornate (Comunicato Ufficiale n. 21 dell’11/10/2007).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 1° novembre 2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Gara : POL. VIRGILIO MAROSO CANDELA - U.S.D. SAN SEVERO del 7 ottobre 2007. Reclamo della Pol. Virgilio Maroso Candela in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore CRISANTINO FAUSTO, squalificato per 4 giornate (Comunicato Ufficiale n. 21 dell’11/10/2007). Esaminati gli atti ufficiali; rilevato che, ai sensi dell’art. 46 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, il reclamo è stato inoltrato in data 22/10/2007, quindi oltre il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale per cui il reclamo stesso va dichiarato inammissibile DELIBERA dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società Pol. Virgilio Maroso Candela e, per l’effetto, addebitare sul conto della reclamante la relativa tassa così come richiesto.
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