COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 1° novembre 2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Gara : A.S.D. CASAMASSIMA – A.S.D. SPORTING CLUB SAMMICHELE del 14 ottobre 2007. Reclamo della A.S.D. Casamassima in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore SIBILIA MARCO, squalificato per tre gare (Comunicato Ufficiale n. 22 del 18/10/2007).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 24 del 1° novembre 2007
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
Gara : A.S.D. CASAMASSIMA - A.S.D. SPORTING CLUB SAMMICHELE del 14 ottobre 2007.
Reclamo della A.S.D. Casamassima in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice
Sportivo a carico del calciatore SIBILIA MARCO, squalificato per tre gare (Comunicato Ufficiale n. 22 del
18/10/2007).
Esaminati gli atti ufficiali;
Considerato che quanto dedotto dalla reclamante non trova conferma negli atti ufficiali e che il gesto
compiuto dal calciatore SIBILIA Marco è stato adeguatamente sanzionato dal Primo Giudice
P.Q.M.
DELIBERA
respingere il ricorso presentato dalla società A.S.D. Casamassima e, per l’effetto, addebitare la relativa
tassa sul conto della stessa.
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