COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 1° novembre 2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GARA PUGLIA SPORT ALTAMURA / A.S.D. CALCIO PELLEGRINO di Castellana Grotte del 16/9/07 (reclamo dell’A.S.D. Calcio Pellegrino di Castellana Grotte del 20/9/2007).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 1° novembre 2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GARA PUGLIA SPORT ALTAMURA / A.S.D. CALCIO PELLEGRINO di Castellana Grotte del 16/9/07 (reclamo dell’A.S.D. Calcio Pellegrino di Castellana Grotte del 20/9/2007). - Esaminati gli atti ufficiali; - considerato che con provvedimento di cui al comunicato ufficiale n.21 dell’11/10/2007, questa Commissione aveva respinto il ricorso proposto dalla ASD Calcio Pellegrino di Castellana Grotte al giudice sportivo in data 17/9/07; e da quest’ultimo trasmesso immediatamente per competenza a questa Commissione in data 18/9/07; - ritenuto che il succitato provvedimento di rigetto era stato da questa commissione adottato nel presupposto che la società ricorrente avesse omesso di inviare copia del più volte menzionato reclamo del 17/9/2007, alla controparte (Puglia Sport Altamura) ai sensi dell’art.33 comma 5 CGS; - rilevato che solo di recente è stato rinvenuto altro ricorso proposto dalla A.S.D. Calcio Pellegrino direttamente a questa commissione in data 20/9/07 (quindi tempestivamente rispetto alla data di svolgimento della gara in epigrafe citata del 16/9/07), e che al ricorso suddetto risulta allegata la ricevuta della raccomandata n.13087113751-2 spedita dalla società ricorrente alla Puglia Sport Altamura il 20/9/07 (alle ore 8,45), ai sensi e per gli effetti di cui all’art.46 n.5 CGS; - ritenuta la regolarità formale del secondo ricorso proposto a questa commissione, si rende necessaria l’apertura e la celebrazione del relativo giudizio, (ex art.46 n.3 CGS); - tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare Territoriale, invita le parti a comparire dinanzi a sé il giorno 19 novembre 2007 ore 16.00, per l’esame del ricorso in epigrafe citato e per la rettifica (ricorrendone i presupposti) di eventuali errori materiali e decisionali, relativi e conseguenti al tardivo rinvenimento del ricorso del 20/9/07 innanzi menzionato.
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