COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 1° novembre 2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE TORNEO COPPA PUGLIA Gara : POL. D. COMMENDA BRINDISI – A.S. SURBO del 4 ottobre 2007. Reclamo della A.S. Surbo in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore CARBONE GIANLUCA, squalificato fino al 30/11/2007 (Comunicato Ufficiale n. 21 dell’11/10/2007).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 24 del 1° novembre 2007
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
TORNEO COPPA PUGLIA
Gara : POL. D. COMMENDA BRINDISI - A.S. SURBO del 4 ottobre 2007.
Reclamo della A.S. Surbo in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a
carico del calciatore CARBONE GIANLUCA, squalificato fino al 30/11/2007 (Comunicato Ufficiale n. 21
dell’11/10/2007).
Esaminati gli atti ufficiali;
rilevato che, il ricorso è stato inoltrato in data 20/10/2007, quindi oltre i termini previsti dall’art. 46 comma
4 del Codice di Giustizia Sportiva, (oltre i sette giorni dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale)
ed è pertanto inammissibile
P.Q.M.
DELIBERA
dichiarare inammissibile il ricorso presentato dalla società A.S. Surbo e, per l’effetto, addebitare la relativa
tassa sul conto della stessa così come richiesto.
