COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 1° novembre 2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE CAMPIONATO DI ECCELLENZA Gara : A.S.D. REAL ALTAMURA – A.S.D. FRANCAVILLA CALCIO del 21 ottobre 2007. Reclamo della A.S.D. REAL ALTAMURA avverso la squalifica del campo per n. 2 gare effettive, l’inibizione inflitta ai dirigenti, Sigg. LORUSSO LUIGI e CICIRELLI NICOLA e la squalifica comminata al calciatore CIRROTTOLA VINCENZO pubblicate sul Comunicato Ufficiale n. 23 del 25 ottobre 2007.
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 24 del 1° novembre 2007
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
CAMPIONATO DI ECCELLENZA
Gara : A.S.D. REAL ALTAMURA - A.S.D. FRANCAVILLA CALCIO del 21 ottobre 2007.
Reclamo della A.S.D. REAL ALTAMURA avverso la squalifica del campo per n. 2 gare effettive,
l’inibizione inflitta ai dirigenti, Sigg. LORUSSO LUIGI e CICIRELLI NICOLA e la squalifica comminata al
calciatore CIRROTTOLA VINCENZO pubblicate sul Comunicato Ufficiale n. 23 del 25 ottobre 2007.
Esaminati gli atti ufficiali;
rilevato che quanto dedotto dalla reclamante non ha trovato conferma né negli atti ufficiali e né negli
opportuni accertamenti eseguiti
P.Q.M.
DELIBERA
respingere il reclamo presentato dalla società A.S.D. REAL ALTAMURA e, per l’effetto, addebitare la
relativa tassa sul conto della reclamante.
