COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 8 novembre 2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Gara : A.S.D. CALCIO PELLEGRINO – A.S.D. RINASCITA RUTIGLIANESE del 21 ottobre 2007. Reclamo della A.S.D. RINASCITA RUTIGLIANESE in opposizione aI provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del massaggiatore, sig. Giuseppe DALBA, e dell’ammenda di Euro 300.00 (Comunicato Ufficiale n. 23 del 25/10/2007).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 8 novembre 2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Gara : A.S.D. CALCIO PELLEGRINO - A.S.D. RINASCITA RUTIGLIANESE del 21 ottobre 2007. Reclamo della A.S.D. RINASCITA RUTIGLIANESE in opposizione aI provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del massaggiatore, sig. Giuseppe DALBA, e dell’ammenda di Euro 300.00 (Comunicato Ufficiale n. 23 del 25/10/2007). Esaminati gli atti ufficiali; ritenuto che la sanzione inflitta al massaggiatore, sig. Giuseppe DALBA, non merita censura perché adeguata all’infrazione addebitata allo stesso; ritenuto, invece, che sulla base degli atti ufficiali può accedersi ad una riduzione della sanzione pecuniaria a carico della società; P.Q.M. DELIBERA Confermarsi l’inibizione inflitta al sig. Giuseppe DALBA sino al 30 aprile 2008; ridursi ad euro 200 l’ammenda inflitta alla A.S.D. RINASCITA RUTIGLIANESE; non addebitarsi la tassa atteso il parziale accoglimento del reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it