COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 15 novembre 2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Gara: A.S.D. MESAGNE – NUOVA NARDO’ CALCIO del 28 ottobre 2007.

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 15 novembre 2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Gara: A.S.D. MESAGNE – NUOVA NARDO’ CALCIO del 28 ottobre 2007. Reclamo dell’A.S.D. MESAGNE in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della società per la squalifica del terreno di gioco (2 gare a porte chiuse), di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 24 in data 1/11/2007 del Comitato Regionale Puglia. Esaminati gli atti ufficiali; Letto il reclamo a margine citato. Rilevato che il Giudice Sportivo, in base alle intemperanze dei tifosi della società A.S.D. MESAGNE aveva sanzionato la suddetta società con la squalifica di n. 2 giornate del campo da effettuarsi in campo neutro, a porte chiuse e con effetto immediato. Considerato che, in tale occasione il fattivo comportamento dei dirigenti della società A.S.D. MESAGNE e del suo capitano che hanno creato una barriera protettrice a difesa della terna arbitrale costituisce un attenuante al favore della società A.S.D. MESAGNE; ritenuto pertanto che può accedersi ad un ridimensionamento della sanzione comminata dal primo Giudice, infliggendo alla società A.S.D. MESAGNE la squalifica di una giornata del campo a porte chiuse e in campo neutro (già scontata) e sanzionando la medesima società con un’ammenda di Euro 500.00; P.Q.M. DELIBERA Accogliersi il ricorso presentato dalla società A.S.D. MESAGNE e per l’effetto ridursi la squalifica del campo ad una sola giornata a porte chiuse e in campo neutro (già scontata) ed infliggersi l’ammenda di Euro 500.00; non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del reclamo.
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