COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 15 novembre 2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Gara: Neretina Nardò – A.C. Alezio del 28 ottobre 2007.

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 15 novembre 2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Gara: Neretina Nardò – A.C. Alezio del 28 ottobre 2007. Reclamo dell’A.C. Alezio in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico dell’allenatore, Sig. Gnoni Quintino, inibito fino al 30 novembre 2007 (Com. Uff. n. 24 del 01/11/2007. Esaminati gli atti ufficiali; Considerato che l’inibizione inflitta dal Primo Giudice è inferiore ad un mese per cui, a norma dell’art. 45 comma 3 lett. B del C.G.S., la stessa non è impugnabile; P.Q.M. DELIBERA Dichiarare inammissibile il reclamo, e per gli effetti addebitare la relativa tassa sul conto della società reclamante.
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