COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 15 novembre 2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Gara: Neretina Nardò – A.C. Alezio del 28 ottobre 2007.
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 26 del 15 novembre 2007
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
Gara: Neretina Nardò – A.C. Alezio del 28 ottobre 2007.
Reclamo dell’A.C. Alezio in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a
carico dell’allenatore, Sig. Gnoni Quintino, inibito fino al 30 novembre 2007 (Com. Uff. n. 24 del
01/11/2007.
Esaminati gli atti ufficiali;
Considerato che l’inibizione inflitta dal Primo Giudice è inferiore ad un mese per cui, a norma dell’art. 45
comma 3 lett. B del C.G.S., la stessa non è impugnabile;
P.Q.M.
DELIBERA
Dichiarare inammissibile il reclamo, e per gli effetti addebitare la relativa tassa sul conto della società
reclamante.
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