COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 22 novembre 2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara: A.S. ISCHIATARANTO – A.S. ATLETICO MELENDUGNO del 21 ottobre 2007 (Reclamo dell’A.S. Ischiataranto avverso il risultato della gara per posizione irregolare del calciatore CANDIDO ROBERTO e per l’impiego dei calciatori juniores).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 22 novembre 2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara: A.S. ISCHIATARANTO - A.S. ATLETICO MELENDUGNO del 21 ottobre 2007 (Reclamo dell'A.S. Ischiataranto avverso il risultato della gara per posizione irregolare del calciatore CANDIDO ROBERTO e per l'impiego dei calciatori juniores). Esaminati gli atti ufficiali; Letto il reclamo a margine citato; Udito il legale rappresentante dell'A.S. Atl. Melendugno; Rilevato che con Com. Uff. n. 46 del 29 marzo 2007 il calciatore Candido Roberto veniva squalificato per due turni; Rilevato, altresì, che il suddetto calciatore ha scontato le due giornate di squalifica non partecipando alla gara effettuata il giorno 1 aprile 2007(Commenda Br. - Atl. Melendugno) e alla gara del 23 settembre 2007 (Atl. Melendugno - Andrisani Ta) e che, pertanto la partecipazione del calciatore Candido Roberto alla gara in epigrafe è regolare; Per quanto attiene alla seconda parte del reclamo dell'Ischiataranto, relativo all'impiego di tre calciatori juniores per l'intera durata della gara da parte dell'Atl. Melendugno, si rimettono gli atti al Giudice Sportivo per le decisioni di sua competenza; Ciò premesso si rigetta la prima parte del reclamo relativa alla posizione irregolare del calciatore Candido Roberto, sospendendo ogni altra decisione in attesa delle decisioni del Giudice Sportivo; addebitare la tassa reclamo sul conto della A.S. Ischiataranto.
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