COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 22 novembre 2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA Delegazione Distrettuale di Maglie Gara: A.S. CASTIGLIONE – ASD MINERVINO di LECCE dell’1 novembre 2007 (Reclamo dell’A.S. Castiglione avverso il risultato della gara per la posizione irregolare del calciatore GIANFREDA VINCENZO).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 27 del 22 novembre 2007
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA
Delegazione Distrettuale di Maglie
Gara: A.S. CASTIGLIONE - ASD MINERVINO di LECCE dell'1 novembre 2007 (Reclamo dell'A.S.
Castiglione avverso il risultato della gara per la posizione irregolare del calciatore GIANFREDA
VINCENZO).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- Letto il reclamo dell'A.S. Castiglione d'0tranto, inviato per competenza dal G.S. Delegazione Distrettuale
di Maglie, avverso il risultato della gara dell'1 novembre 2007 con l'ASD Minervino di Lecce per aver
schierato quest'ultima il calciatore Gianfreda Vincenzo, sottoposto a squalifica per sei gare, come risulta
dal Comunicato Ufficiale n. 44 del 17 maggio 2007 del Comitato Distrettuale di Lecce della FIGC-LND;
- Lette le precisazioni inviate dall'ASD Minervino di Lecce ed effettuati gli opportuni accertamenti;
- Considerato che, nel periodo 15 settembre 2007 / 27 ottobre 2007 l'USD Martano, Società di Prima
Categoria, ha disputato ben sei gare senza schierare il predetto calciatore;
Rilevato, pertanto, che la squalifica del calciatore Gianfreda Vincenzo deve intendersi scontata nel
periodo in cui era tesserato per l'USD Martano e quindi la sua presenza alla gara dell'1 novembre 2007 è
del tutto regolare;
P:Q.M.
DELIBERA
- Respingere il reclamo proposto dall'A.S. Castiglione d'Otranto, confermando il risultato conseguito sul
campo di 2 - 0 a favore dell'ASD Minervino di Lecce;
- Addebitare la tassa reclamo sul conto dell'A.S. Castiglione, così come espressamente
-
richiesto.
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