COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 29 novembre 2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Gara: ASD ARADEO – U.S. OTRANTO dell’11 novembre 2007 (Reclamo dell’ASD Aradeo in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori MANCO DANIELE (cinque gare) e RIGLIACO ANTONIO (tre gare ) di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 26 in data 15 novembre 2007 del Comitato Regionale Puglia)

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 29 novembre 2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Gara: ASD ARADEO – U.S. OTRANTO dell’11 novembre 2007 (Reclamo dell’ASD Aradeo in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori MANCO DANIELE (cinque gare) e RIGLIACO ANTONIO (tre gare ) di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 26 in data 15 novembre 2007 del Comitato Regionale Puglia) - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - Rilevato che quanto dedotto dalla reclamante non trova conferma negli atti ufficiali; - considerato che il referto arbitrale è fonte di prova privilegiata rispetto a quanto dedotto dalla Società; P.Q.M. D E L I B E R A Respingere il reclamo proposto dall’ASD Aradeo e, per l’effetto, addebitare la relativa tassa sul conto della Società reclamante, così come dalla stessa richiesto.
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