COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 29 novembre 2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Gara: UNITED TAURISANO- ASD NUOVA SPONGANO del 18 novembre 2007 (Reclamo dell’ASD Nuova Spongano in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore MARRA GIUSEPPE, squalificato per due gare, di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 27 in data 22 novembre 2007).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 28 del 29 novembre 2007
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
Gara: UNITED TAURISANO- ASD NUOVA SPONGANO del 18 novembre 2007 (Reclamo dell’ASD
Nuova Spongano in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del
calciatore MARRA GIUSEPPE, squalificato per due gare, di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 27
in data 22 novembre 2007).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- Letto il reclamo a margine citato;
- Rilevato che la squalifica per due gare non è impugnabile ai sensi dell’art. 45 comma 3 CGS
P.Q.M.
D E L I B E R A
Dichiarare inammissibile il reclamo dell’ASD Nuova Spongano e, per l’effetto, addebitare la tassa sul
conto della Società reclamante.
Deferimento instaurato dal Procuratore Federale nei confronti dell’arbitro, sig. MORENO
MAIORANO, per violazione dell’art. 1 comma1 CGS:
Con nota del 16 ottobre 2007, prot. n. 753/557 pf 06-07ma il Procuratore Federale ha deferito a questa
Commissione Disciplinare Territoriale il sig. Moreno MAIORANO, arbitro effettivo della Sezione AIA di Bari
per la violazione dell’art. 1 comma 1 CGS e art. 40 comma 2 del Regolamento AIA, per aver omesso di
dirigere una gara per la quale era stato designato regolarmente senza addurre alcun giustificato motivo di
impedimento. All’udienza del 19 novembre 2007 sono presenti l’Avv. Giuseppe MONACO per la Procura
Federale nonché il sig. Moreno MAIORANO che, dopo breve esposizione dei fatti occorsi, conclude
chiedendo il minimo della sanzione tenuto conto che ha già scontato una precedente sospensione
comminatagli dall’AIA.
Comunicato Ufficiale n. 28 - pag. 42 di 42
Il Sostituto Procuratore Federale, dopo breve discussione, conclude chiedendo l’inibizione per mesi 3(tre)
dell’arbitro ,sig. Moreno MAIORANO. La Commissione Disciplinare Territoriale, ritenuto che gli addebiti
mossi dalla Procura Federale hanno trovato ampia conferma negli atti ufficiali dal momento che le
giustificazioni addotte dall’arbitro non appaiono affatto convincenti
D E L I B E R A
- Affermarsi la responsabilità dell’arbitro, sig. Moreno Maiorano, per l’addebito ascrittogli e gli infligge la
sanzione dell’inibizione fino al 31 dicembre 2007.
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