COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 6 dicembre 2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara: PUGLIA SPORT ALTAMURA – ASD CALCIO PELLEGRINO di Castellana Grotte del 16 settembre 2007(Reclamo dell’ASD Calcio Pellegrino di Castellana Grotte avverso il risultato della gara per la partecipazione alla stessa del calciatore Rifino Domenico, squalificato per una gara). – Esaminati gli atti ufficiali; – sentiti i Presidenti di entrambe le Società in epigrafe citate; – considerato che il ricorso proposto dall’ASD Pellegrino di Castellana Grotte al Giudice Sportivo in data 17 settembre 2007(da quest’ultimo trasmesso immediatamente per competenza a questa Commissione

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 6 dicembre 2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara: PUGLIA SPORT ALTAMURA – ASD CALCIO PELLEGRINO di Castellana Grotte del 16 settembre 2007(Reclamo dell’ASD Calcio Pellegrino di Castellana Grotte avverso il risultato della gara per la partecipazione alla stessa del calciatore Rifino Domenico, squalificato per una gara). - Esaminati gli atti ufficiali; - sentiti i Presidenti di entrambe le Società in epigrafe citate; - considerato che il ricorso proposto dall’ASD Pellegrino di Castellana Grotte al Giudice Sportivo in data 17 settembre 2007(da quest’ultimo trasmesso immediatamente per competenza a questa Commissione in data 18 settembre 2007),deve ritenersi un normale “reclamo” proposto nei modi e nei termini previsti dalle attuali norme procedurali e quindi meritevole di rigetto per l’omesso invio della copia alla controparte (Puglia Sport Altamura) ai sensi dell’art. 33 comma 5 CGS, così come statuito da questa Commissione con provvedimento dell’8 ottobre 2007 di cui al Com. Uff. n. 21 dell’11 ottobre 2007; - ritenuto pertanto che il successivo ricorso, contenente i medesimi motivi di reclamo di quello precedente dalla ASD Calcio Pellegrino proposto direttamente a questa Commissione in data 20 settembre 2007(al quale risulta allegata la ricevuta della raccomandata n. 130887113751-2 spedita dalla Società ricorrente alla Puglia Sport Altamura il 20 settembre 2007 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 n. 5 CGS) ,deve ritenersi un reclamo riproposto a “sanatoria” di quello precedente innanzi menzionato e – come tale – inammissibile ai sensi dell’art 33 n. 9 CGS; - tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare Territoriale, D E L I B E R A - dichiararsi inammissibile il reclamo proposto il 20 settembre dall’ASD Calcio Pellegrino di Castellana Grotte e di non addebitarsi la tassa sul conto della Società reclamante in quanto già addebitata sul Comunicato Ufficiale n. 21 dell’11 ottobre 2007; - confermare il risultato di 1 - 0 in favore della Puglia Sport Altamura così come conseguito sul campo.
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