COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 6 dicembre 2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE Gara: TAMBURI TA – US STELLA JONICA CAROSINO del 10 novembre 2007 (Reclamo della U.S. STELLA JONICA CAROSINO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore ADDUCI STEFANO e del massaggiatore ADDUCI GIUSEPPE di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 26 del 15 novembre 2007 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 29 del 6 dicembre 2007
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE
Gara: TAMBURI TA – US STELLA JONICA CAROSINO del 10 novembre 2007 (Reclamo della U.S.
STELLA JONICA CAROSINO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a
carico del calciatore ADDUCI STEFANO e del massaggiatore ADDUCI GIUSEPPE di cui alla delibera
riportata sul Comunicato Ufficiale n. 26 del 15 novembre 2007 del Comitato Regionale Puglia).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto;
- essendo risultato meno grave di quanto originariamente previsto il comportamento del massaggiatore
sig. ADDUCI GIUSEPPE, può accedersi ad una riduzione della sanzione disciplinare inflitta dal primo
Giudice;
- rilevato altresì che non merita censura la sanzione inflitta al calciatore ADDUCI STEFANO perchè
adeguata alla gravità dei fatti occorsi,
P.Q.M.
D E L I B E R A
- ridursi al 31 dicembre 2010 la inibizione inflitta al sig. ADDUCI GIUSEPPE;
- confermarsi la squalifica inflitta al calciatore ADDUCI STEFANO;
- non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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