COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 6 dicembre 2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE Gara: TAMBURI TA – US STELLA JONICA CAROSINO del 10 novembre 2007 (Reclamo della U.S. STELLA JONICA CAROSINO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore ADDUCI STEFANO e del massaggiatore ADDUCI GIUSEPPE di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 26 del 15 novembre 2007 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 6 dicembre 2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE Gara: TAMBURI TA – US STELLA JONICA CAROSINO del 10 novembre 2007 (Reclamo della U.S. STELLA JONICA CAROSINO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore ADDUCI STEFANO e del massaggiatore ADDUCI GIUSEPPE di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 26 del 15 novembre 2007 del Comitato Regionale Puglia). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto; - essendo risultato meno grave di quanto originariamente previsto il comportamento del massaggiatore sig. ADDUCI GIUSEPPE, può accedersi ad una riduzione della sanzione disciplinare inflitta dal primo Giudice; - rilevato altresì che non merita censura la sanzione inflitta al calciatore ADDUCI STEFANO perchè adeguata alla gravità dei fatti occorsi, P.Q.M. D E L I B E R A - ridursi al 31 dicembre 2010 la inibizione inflitta al sig. ADDUCI GIUSEPPE; - confermarsi la squalifica inflitta al calciatore ADDUCI STEFANO; - non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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