COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 6 dicembre 2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Deferimento del Procuratore Federale in data 18.10.2007 nei confronti del sig. Andriani Francesco e della Polisportiva Olimpia Sacro Cuore di Terlizzi.

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 6 dicembre 2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Deferimento del Procuratore Federale in data 18.10.2007 nei confronti del sig. Andriani Francesco e della Polisportiva Olimpia Sacro Cuore di Terlizzi. Esaminati gli atti ufficiali; visto il deferimento come proposto; viste le note difensive del sig. Andriani Francesco e della Po. Olimpia Sacro Cuore; sentito il Pubblico requirente e le Parti, assistite dall’avv. Luigi Bellomo, nell’audizione del 15.11.2007; premesso che la prova testimoniale trova ingresso solo nell’ambito del procedimento per illecito sportivo di cui al Titolo V del C.G.S., e nei limiti ivi indicati, tanto da non potersi accogliere la concludente istanza avanzata dalle deferite nel presente procedimento disciplinare; considerato che nel corso degli accertamenti espletati dall’Ufficio Indagini il calciatore dell’A.C. Trani, sig. Bassi Giuseppe, ha confermato di essere stato “colpito al naso con un forte pugno, che mi provocava la frattura del setto…” in occasione della gara del campionato Regionale Allievi, A.C. Trani - Pol. Olimpia Sacro Cuore del 19.11.06, identificando l’autore del gesto nella persona del sig. Andriani Francesco, massaggiatore della Polisportiva Olimpia Sacro Cuore di Terlizzi; considerato, ancora, che le affermazioni del Bassi risultano supportate dalle dichiarazioni rese, nell’immediatezza del fatto, dal dirigente del Trani Sig. Pasquadibisceglie Nicola (19.11.06) e dai sigg.ri Francischiello Cosimo e Capogrosso Nicoletta (lettera del 24.11.06), rispettivamente Allenatore e Presidente dell’A.C. Trani società, quest’ultima, di militanza del Bassi all’epoca della gara (19.11.2006); evidenziato che per effetto dell’aggressione subita il Bassi ha presentato querela contro l’Andriani, rimessa con atto del 10.2.2007 previo risarcimento del danno in favore della parte offesa; ritenuto che le deposizioni dei sigg.ri Pasquadibisceglie, Francischiello, D’Agostino e Colasanto, davanti all’Ufficio Indagini, non consentono l’accertamento di una verità processuale in senso favorevole ai deferiti perché rilasciate a distanza di tempo dai fatti contestati e, soprattutto, in occasione della predetta remissione di querela; Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, Delibera rigettarsi la richiesta di prova per testimoniale articolata dai deferiti e, in accoglimento del deferimento in epigrafe: a) inibirsi il Sig. Andriani Francesco per mesi cinque per violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S.; b) comminarsi alla Polisportiva Olimpia Sacro Cuore di Terlizzi l’ammenda di € 250,00, perché in relazione ai fatti come accertati a carico di Andriani Francesco, risponde ai sensi dell’art. 2, comma 4, del C.G.S. come all’epoca vigente (ora art. 4, comma 2).
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