COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 6 dicembre 2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI GARA: LUCERA CALCIO – S. PIO X del 28.10.2007 (Reclamo della società G.S. PIO X avverso le sanzioni inflitte ai sigg. MASTROMATTEO ALFONSO e DE PAULIS MICHELE in C.U. n° 24 del 1/11/2007).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 6 dicembre 2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI GARA: LUCERA CALCIO - S. PIO X del 28.10.2007 (Reclamo della società G.S. PIO X avverso le sanzioni inflitte ai sigg. MASTROMATTEO ALFONSO e DE PAULIS MICHELE in C.U. n° 24 del 1/11/2007). Esaminati gli atti ufficiali; sentito l’Arbitro che ha reso supplemento di rapporto; rilevato che: il provvedimento disciplinare a carico del sig. DE PAULIS MICHELE, nella veste di Allenatore, nonè impugnabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 45 n° 3/b del Codice di Giustizia Sportiva; che dall’istruttoria espletata si è avuta la conferma del comportamento irriguardoso del sig. MASTROMATTEO ALFONSO, nella veste di Massaggiatore, nei confronti del Direttore di Gara; che, tuttavia, la sanzione comminata a suo carico si può meglio adeguare alla effettiva entità delle infrazioni contestate; tutto ciò premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del ricorso ritualmente proposto delibera 1. rigettarsi il ricorso per quanto attiene al sig. DE PAULIS MICHELE perché impropoinibile (ex art. 45 n° 3/b del Codice di Giustizia Sportiva); 2. ridursi la sanzione inflitta al sig. MASTROMATTEO ALFONSO così portandola al 31/12/2007 (art. 19 n° 1/F del Codice di Giustizia Sportiva); 3. non addebitarsi la tassa reclamo.
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