COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 6 dicembre 2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI GARA: LUCERA CALCIO – S. PIO X del 28.10.2007 (Reclamo della società G.S. PIO X avverso le sanzioni inflitte ai sigg. MASTROMATTEO ALFONSO e DE PAULIS MICHELE in C.U. n° 24 del 1/11/2007).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 29 del 6 dicembre 2007
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI
GARA: LUCERA CALCIO - S. PIO X del 28.10.2007 (Reclamo della società G.S. PIO X avverso le
sanzioni inflitte ai sigg. MASTROMATTEO ALFONSO e DE PAULIS MICHELE in C.U. n° 24 del
1/11/2007).
Esaminati gli atti ufficiali;
sentito l’Arbitro che ha reso supplemento di rapporto;
rilevato che: il provvedimento disciplinare a carico del sig. DE PAULIS MICHELE, nella veste di Allenatore,
nonè impugnabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 45 n° 3/b del Codice di Giustizia Sportiva;
che dall’istruttoria espletata si è avuta la conferma del comportamento irriguardoso del sig.
MASTROMATTEO ALFONSO, nella veste di Massaggiatore, nei confronti del Direttore di Gara;
che, tuttavia, la sanzione comminata a suo carico si può meglio adeguare alla effettiva entità delle
infrazioni contestate;
tutto ciò premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del ricorso ritualmente proposto
delibera
1. rigettarsi il ricorso per quanto attiene al sig. DE PAULIS MICHELE perché impropoinibile (ex art. 45 n°
3/b del Codice di Giustizia Sportiva);
2. ridursi la sanzione inflitta al sig. MASTROMATTEO ALFONSO così portandola al 31/12/2007 (art. 19
n° 1/F del Codice di Giustizia Sportiva);
3. non addebitarsi la tassa reclamo.
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