COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 13 dicembre 2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI GARA: PUGLIA SPORT ALTAMURA – JUVE CLUB GIOIA DEL COLLE del 25 Novembre 2007

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 13 dicembre 2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI GARA: PUGLIA SPORT ALTAMURA - JUVE CLUB GIOIA DEL COLLE del 25 Novembre 2007 (Reclamo della società JUVE CLUB GIOIA DEL COLLE avverso la delibera del Giudice Sportivo in C.U. n° 28 del 29/11/2007). Esaminati gli atti ufficiali; rilevato che : la reclamante ha omesso di inviare copia del reclamo alla società contoparte, come si evince dalla mancanza di attestazione di tale invio; che tale omissione rende il reclamo inammissibile ex art. 46 e 38 del Codice di Giustizia Sportiva e ne preclude l’esame nel merito; tutto ciò premesso e ritenuto; DELIBERA rigettarsi il ricorso come innanzi proposto dalla società JUVE CLUB GIOIA DEL COLLE addebitando la relativa tassa sul conto dellla società.
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