COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 13 dicembre 2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI GARA: PUGLIA SPORT ALTAMURA – JUVE CLUB GIOIA DEL COLLE del 25 Novembre 2007
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 30 del 13 dicembre 2007
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI
GARA: PUGLIA SPORT ALTAMURA - JUVE CLUB GIOIA DEL COLLE del 25 Novembre 2007
(Reclamo della società JUVE CLUB GIOIA DEL COLLE avverso la delibera del Giudice Sportivo in C.U.
n° 28 del 29/11/2007).
Esaminati gli atti ufficiali;
rilevato che : la reclamante ha omesso di inviare copia del reclamo alla società contoparte, come si
evince dalla mancanza di attestazione di tale invio;
che tale omissione rende il reclamo inammissibile ex art. 46 e 38 del Codice di Giustizia Sportiva e ne
preclude l’esame nel merito;
tutto ciò premesso e ritenuto;
DELIBERA
rigettarsi il ricorso come innanzi proposto dalla società JUVE CLUB GIOIA DEL COLLE addebitando la
relativa tassa sul conto dellla società.
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