COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 13 dicembre 2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DELEGAZIONE DISTRETTUALE di TRANI CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA Gara: A.S.D. VIRTUS MOLFETTA – FOOTBALL CLUB GIOVINAZZO del 25 novembre 2007
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 30 del 13 dicembre 2007
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
DELEGAZIONE DISTRETTUALE di TRANI
CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA
Gara: A.S.D. VIRTUS MOLFETTA – FOOTBALL CLUB GIOVINAZZO del 25 novembre 2007
(Reclamo della Società FOOTBALL CLUB GIOVINAZZO avverso il risultato della gara e la posizione
irregolare del calciatore DE CILLIS LORENZO di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 20
del 29.11.2007 della Delegazione Distrettuale di Trani)
- esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- rilevato che ai sensi dell’art. 46 comma 3 del CGS il reclamo è stato inoltrato in data 3.12.2007, quindi
oltre il settimo giorno successivo alla data di svolgimento della gara stessa per cui il reclamo va
dichiarato inammissibile;
P.Q.M.
D E L I B E R A
- dichiararsi inammissibile il reclamo proposto dalla FOOTBALL CLUB GIOVINAZZO e per gli effetti
addebitarsi la tassa sul conto della società.
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