COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 13 dicembre 2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE CAMPIONATO di ECCELLENZA Gara: A.C.D. MASSAFRA – A.S.D. VIRTUS CASARANO del 18 novembre 2007
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 30 del 13 dicembre 2007
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
CAMPIONATO di ECCELLENZA
Gara: A.C.D. MASSAFRA – A.S.D. VIRTUS CASARANO del 18 novembre 2007 (Reclamo della
Società A.S.D. VIRTUS CASARANO in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice
Sportivo a carico della società per l’ammenda di euro 800 con diffida di cui alla delibera riportata sul
Comunicato Ufficiale n. 27 del 22.11.2007 del Comitato Regionale Puglia)
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- udito il rappresentante della ricorrente;
- considerato che può trovare applicazione l’attenuante invocata dalla reclamante per cui più adeguata,
all’atteggiamento antisportivo dei sostenitori del Casarano, appare la riduzione della sola sanzione
pecuniaria.
Tutto ciò premesso in accoglimento parziale del reclamo
D E L I B E R A
- Ridursi la sanzione inflitta dal primo Giudice dell’ammenda a euro 500 e esclusione quindi della diffida;
- non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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