COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 13 dicembre 2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE CAMPIONATO di PROMOZIONE Gara: U.S.D. TALOS RUVO – A.S.D. CASTELLANA del 18 novembre 2007

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 13 dicembre 2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE CAMPIONATO di PROMOZIONE Gara: U.S.D. TALOS RUVO – A.S.D. CASTELLANA del 18 novembre 2007 ((Reclamo della Società A.S.D. CASTELLANA in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore CUCCOVILLO GAETANO squalificato per n. 6 giornate, di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 27 del 22.11.2007 del Comitato Regionale Puglia) - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - udito il rappresentante della ricorrente; - rilevato che dalla documentazione acquisita agli atti è emerso che il calciatore CUCCOVILLO GAETANO ha calciato la palla, in segno di protesta, per la sua espulsione e non anche all’indirizzo dell’assistente dell’arbitro (che, peraltro, ha confermato di non essere stato colpito dalla palla giuntagli lontano); P.Q.M. D E L I B E R A - Ridursi la squalifica inflitta al calciatore CUCCOVILLO GAETANO a complessive 4 giornate; - non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del reclamo.
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