COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 13 dicembre 2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Gara: U.S.D. TALOS RUVO – POL. VIRGILIO MAROSO CANDELA del 2 dicembre 2007
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 30 del 13 dicembre 2007
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
Gara: U.S.D. TALOS RUVO – POL. VIRGILIO MAROSO CANDELA del 2 dicembre 2007 ((Reclamo
della Società POL. VIRGILIO MAROSO CANDELA in opposizione al provvedimento disciplinare adottato
dal Giudice Sportivo a carico del calciatore BRUNO LUIGI squalificato per n. 2 giornate, di cui alla delibera
riportata sul Comunicato Ufficiale n. 29 del 6.12.2007 del Comitato Regionale Puglia)
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- rilevato che la squalifica per n. 2 gare non è impugnabile ai sensi dell’art. 45 comma 3 del CGS;
P.Q.M.
D E L I B E R A
- Dichiararsi inammissibile il reclamo delle POL. VIRGILIO MAROSO CANDELA e per l’effetto addebitarsi
la tassa sul conto della società.
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