COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 13 dicembre 2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DELEGAZIONE PROVINCIALE FOGGIA CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA Gara: A.S.D. REAL SAN SEVERO – POL. SAMMARCO del 11 novembre 2007
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 30 del 13 dicembre 2007
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
DELEGAZIONE PROVINCIALE FOGGIA
CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA
Gara: A.S.D. REAL SAN SEVERO – POL. SAMMARCO del 11 novembre 2007 (Reclamo della
Società POL. SAMMARCO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a
carico della società per: risultato della gara, ammenda di euro 250 e squalifica al calciatore
MASSIMILIANO VINCITORIO di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 18 del 15.11.2007
della Delegazione Provinciale di Foggia)
- letto il reclamo a margine citato;
- esperiti gli accertamenti;
- considerato che quanto dedotto dalla reclamante non trova conferma negli atti ufficiali;
P.Q.M.
D E L I B E R A
- Respingersi il reclamo proposto dalla Pol. Sammarco confermando tutte le sanzioni adottate dal
Giudice Sportivo e per gli effetti addebitarsi la tassa sul conto della società.
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