COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 13 dicembre 2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DELEGAZIONE PROVINCIALE FOGGIA CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA Gara: A.S.D. REAL SAN SEVERO – POL. SAMMARCO del 11 novembre 2007

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 13 dicembre 2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DELEGAZIONE PROVINCIALE FOGGIA CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA Gara: A.S.D. REAL SAN SEVERO – POL. SAMMARCO del 11 novembre 2007 (Reclamo della Società POL. SAMMARCO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per: risultato della gara, ammenda di euro 250 e squalifica al calciatore MASSIMILIANO VINCITORIO di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 18 del 15.11.2007 della Delegazione Provinciale di Foggia) - letto il reclamo a margine citato; - esperiti gli accertamenti; - considerato che quanto dedotto dalla reclamante non trova conferma negli atti ufficiali; P.Q.M. D E L I B E R A - Respingersi il reclamo proposto dalla Pol. Sammarco confermando tutte le sanzioni adottate dal Giudice Sportivo e per gli effetti addebitarsi la tassa sul conto della società.
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