COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 13 dicembre 2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Gara: A.S.D. GRUPPO SPORTIVO PRO LEVERANO – A.C. SALENTO FOOTBALL del 18 novembre 2007
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 30 del 13 dicembre 2007
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
Gara: A.S.D. GRUPPO SPORTIVO PRO LEVERANO – A.C. SALENTO FOOTBALL del 18
novembre 2007 (Reclamo della Società A.S.D. GRUPPO SPORTIVO PRO LEVERANO in opposizione
al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara
di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 20 del 29.11.2007 della Delegazione Provinciale
di Lecce)
- esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- rilevato che la società reclamante non ha inviato copia del reclamo alla controparte;
- che tale omissione ne preclude l’esame nel merito;
- visto e applicato l’art. 46 comma 1 CGS;
D E L I B E R A
- dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società A.S.D. GRUPPO SPORTIVO PRO
LEVERANO e per gli effetti addebitarsi la tassa sul conto della società.
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