• Stagione sportiva: 2007/2008
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 31 del 20 Dicembre 2007
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA
GARA: ASD EUROPA GRUMESE – AC S. GIOVANNI ROTONDO DEL 28/10/2007
*******************
1) Reclamo dell’AC S. Giovanni Rotondo per la riforma della delibera adottata dal G.S. c/o il
Comitato Regionale Puglia di cui al Com. n.26 del 15/11/07 e per l’adozione – a carico della ASD
Europa Grumese – della punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 in
favore dell’A.C. S. Giovanni Rotondo;
*******************
2) Reclamo dell’ASD Europa Grumese per la riforma della delibera di cui al com.n.26 del 15/11/07
relativa alle punizioni sportive di penalizzazione di tre punti in classifica e di disputa di n. 2 gare
a porte chiuse ed in campo neutro.
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 31 del 20 Dicembre 2007
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA
GARA: ASD EUROPA GRUMESE – AC S. GIOVANNI ROTONDO DEL 28/10/2007
*******************
1) Reclamo dell’AC S. Giovanni Rotondo per la riforma della delibera adottata dal G.S. c/o il
Comitato Regionale Puglia di cui al Com. n.26 del 15/11/07 e per l’adozione – a carico della ASD
Europa Grumese - della punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 in
favore dell’A.C. S. Giovanni Rotondo;
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2) Reclamo dell’ASD Europa Grumese per la riforma della delibera di cui al com.n.26 del 15/11/07
relativa alle punizioni sportive di penalizzazione di tre punti in classifica e di disputa di n. 2 gare
a porte chiuse ed in campo neutro.
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Esaminati gli atti ufficiali;
uditi i rappresentanti di entrambe le società reclamanti;
sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto;
disposta la riunione dei due reclami succitati per motivi di connessione oggettiva;
CONSIDERATO
- che a seguito delle indagini, esperite è risultato:
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a) che l’aggressione subita dal calciatore Castriota Matteo (n. 8 del S. Giovanni Rotondo) si è
verificata alla fine del primo tempo, allorchè si dirigeva negli spogliatoi a fianco all’arbitro;
-che l’aggressione succitata, improvvisa ed inaspettata è stata effettuata da “….quattro persone
estranee sia ai giocatori che ai dirigenti delle due squadre; ….” (testuale dal supplemento di
rapporto dell’arbitro);
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b) – che le lesioni subite dal giocatore Castriota sono state particolarmente gravi, tanto da
richiedere l’intervento di un’autoambulanza ed il suo ricovero presso il Policlinico di Bari, con
una prognosi di 15 gg. e l’adozione di collare cervicale, terapia antalgica e miorilassante;
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c) che a seguito e per effetto della succitata aggressione si verificava “una rissa che, per il
numero delle persone coinvolte era divenuta (per l’arbitro – n.d.r.) incontrollabile….” (testuale –
ibidem).
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d) che veniva sollecitato l’intervento della forza pubblica giunta dopo circa 20 minuti – a dire
dell’arbitro - “numerosa”;
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e) che dopo l’arrivo della forza pubblica, l’arbitro, nell’uscire dal suo spogliatoio, notava “…..un
signore, che indossava la tuta del S. Giovanni Rotondo, disteso per terra con una ferita
sanguinante del capo ….” (ibidem) e che “….questa persona veniva soccorsa dalla polizia e da
altre persone….” (ibidem);
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f) che, su sollecitazione della polizia, l’arbitro veniva invitato “….a rimanere nello spogliatoio
fino a quando non “lo” (n.d.r.) avessero autorizzato ad uscire per riprendere la gara;
autorizzazione che “gli” (n.d.r.) venne data dopo circa mezz’ora da tale momento ….” (testuale –
ibidem);
RITENUTO PERTANTO CHE
- dalle indagini esperite, le vicende innanzi rappresentate (cioè le aggressioni del calciatore
Castriota e del sostenitore del S.Giovanni Rotondo -non meglio identificato-; la rissa, l’intervento
massiccio della polizia ed il suo ordine impartito all’arbitro di sostare nel suo spogliatoio per oltre
30 minuti oltre i 20 di sospensione già trascorsi; la necessità di ricovero con autoambulanza del
calciatore Castriota; le gravi lesioni da quest’ultimo subite etc.), appaiono diverse e ben più gravi
rispetto a quelle potute esaminare dal Giudice sportivo, sulla base del solo referto arbitrale a
sua disposizione;
Comunicato Ufficiale n° 31 - Pag. 45 di 47
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- che a giudizio di questa Commissione le vicende succitate costituiscono indubbiamente, non
solo e non tanto una alterazione del potenziale atletico dell’ADS S. Giovanni Rotondo; ma anche
fatti e situazioni, tali da influire sul regolare svolgimento della gara, impedendone quindi la
regolare effettuazione (nonostante l’apparente normalità avvertita dall’arbitro, tale da fargli
ritenere possibile una ripresa della gara dopo 50 minuti di sospensione).
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tutto ciò premesso, la Commissione Disciplinare, in accoglimento del reclano proposto dall’A.C.
S. Giovanni Rotondo ed a parziale -ma con diversa motivazione- accoglimento di quello
proposto dall’ASD Europa Grumese; in riforma dei provvedimenti disciplinari adottati dal
Giudice Sportivo di cui al com.uff. n.26 del 15/11/07
DELIBERA
I. infliggersi alla A.S.D. Europa Grumese la sanzione della punizione sportiva della
perdita della gara ASD Grumese – AC S. Giovanni Rotondo del 28/10/07 con il punteggio
di 0-3 in favore dell’A.C.S.Giovanni Rotondo;
II. annullarsi – per l’effetto - la conferma del risultato della gara di 3 - 2 in favore della ASD
Europa Grumese conseguito sul campo;
III. annullarsi conseguentemente, la punizione sportiva della penalizzazione di 3 punti in
classifica posta a carico dell’ASD Europa Grumese;
IV. confermarsi la punizione sportiva a carico dell’ASD Grumese della disputa di n.2 gare
a porte chiuse ed in campo neutro;
V. non addebitarsi entrambe le tasse atteso l’accoglimento integrale del reclamo proposto
dall’A.C. S.Giovanni Rotondo ed il sostanziale parziale accoglimento del reclamo
proposto dall’A.S.D. Grumese.
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DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA
GARA: ASD EUROPA GRUMESE – AC S. GIOVANNI ROTONDO DEL 28/10/2007
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1) Reclamo dell’AC S. Giovanni Rotondo per la riforma della delibera adottata dal G.S. c/o il
Comitato Regionale Puglia di cui al Com. n.26 del 15/11/07 e per l’adozione – a carico della ASD
Europa Grumese – della punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 in
favore dell’A.C. S. Giovanni Rotondo;
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2) Reclamo dell’ASD Europa Grumese per la riforma della delibera di cui al com.n.26 del 15/11/07
relativa alle punizioni sportive di penalizzazione di tre punti in classifica e di disputa di n. 2 gare
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