COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 20 Dicembre 2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara: A.C.D. SAN PIETRO IN LAMA – A.S.D. NUOVA CAVALLINO del 2 dicembre 2007 (Reclamo della Società A.S.D. NUOVA CAVALLINO in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore PETRELLI EUGENIO (squalificato fino al 30.6.2008), di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 29 del 6.12.2007 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 20 Dicembre 2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara: A.C.D. SAN PIETRO IN LAMA – A.S.D. NUOVA CAVALLINO del 2 dicembre 2007 (Reclamo della Società A.S.D. NUOVA CAVALLINO in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore PETRELLI EUGENIO (squalificato fino al 30.6.2008), di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 29 del 6.12.2007 del Comitato Regionale Puglia). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - esperite indagini; - considerato che quanto dedotto dalla reclamante non trova conferma negli atti ufficiali; - ritenuta adeguata la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Petrelli Eugenio; P.Q.M. D E L I B E R A - Respingere il ricorso proposto dalla società A.S.D. NUOVA CAVALLINO e per l’effetto addebitare la tassa sul conto della società.
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