COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 20 Dicembre 2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DELEGAZIONE PROVINCIALE TRANI CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA Gara: FOOTBALL CLUB GIOVINAZZO – A.S.D. AERHIOS CANOSA del 2 dicembre 2007 (Reclamo della Società FOOTBALL CLUB GIOVINAZZO in opposizione al risultato della gara, di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 21 del 6.12.2007 della Delegazione Provinciale di Trani).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 20 Dicembre 2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DELEGAZIONE PROVINCIALE TRANI CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA Gara: FOOTBALL CLUB GIOVINAZZO – A.S.D. AERHIOS CANOSA del 2 dicembre 2007 (Reclamo della Società FOOTBALL CLUB GIOVINAZZO in opposizione al risultato della gara, di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 21 del 6.12.2007 della Delegazione Provinciale di Trani). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - rilevato che per mero errore di trascrizione è stato indicato nella distinta dei calciatori, come data di nascita del calciatore PALMIOTTO GIOVANNI il 24.9.1969 e non il 24.9.1989 (come da documento d’identità allegato); - esperite indagini, dalle quali è emerso che il calciatore Palmiotto Giovanni è effettivamente nato il 24.9.1989 e come tale risulta tesserato presso la F.I.G.C.; - ritenuto che la soc. FOOTBALL CLUB GIOVINAZZO ha ottemperato a quanto previsto dalle norme vigenti circa l’impiego dei calciatori Juniores P.Q.M. D E L I B E R A - Accogliere il reclamo proposto dalla società FOOTBALL CLUB GIOVINAZZO e per l’effetto annullarsi la delibera del Giudice Sportivo relativa al risultato di 0 - 3 in favore della società A.S.D. Aerhios Canosa e ripristinare il risultato di 3 - 3 conseguito sul terreno di gioco; - non addebitarsi la tassa stante l’accoglimento del ricorso.
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