COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 3 gennaio 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE GARA: FESCA BARI – GIUSTO SPORT LEVANTE del 25 Novembre 2007. (Reclamo della società A.S.D. GIUSTO SPORT LEVANTE avverso delibera del Giudice Sportivo in C.U. n° 28 del 29 Novembre 2007).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 33 del 3 gennaio 2008
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
GARA: FESCA BARI - GIUSTO SPORT LEVANTE del 25 Novembre 2007.
(Reclamo della società A.S.D. GIUSTO SPORT LEVANTE avverso delibera del Giudice Sportivo in C.U.
n° 28 del 29 Novembre 2007).
Esaminati gli atti ufficiali;
sentito l’Arbitro che ha reso supplemento di rapporto;
rilevato che: dall’istruttoria espletata è emersa, con sufficiente chiarezza, la volontà di sospendere la gara
da parte di entrambe le squadre in seguito ad un evento di non poco conto trattandosi di un giovane
calciatore che, per un improvviso malore, si era accasciato al suolo privo di sensi.
Che tale evento, seguito dall’intervento di un’ambulanza e dal trasporto in ospedale del giovane, aveva
turbato indubbiamente gli animi sia dei compagni di squadra che degli avversari, questi anche se in netto
vantaggio, acconsentivano prontamente, tramite il capitano ed il presidente, alla sospensione della gara
comunicandola all’Arbitro che, assecondandoli, provvedeva in conformità.
DELIBERA
1. Revocarsi la delibera impugnata e mandarsi al competente Comitato per la ripetizione della gara ai
sensi dell’art. 17 n° 4/C C.G.S.
2. non addebitarsi la tassa atteso l’accoglimento del reclamo.
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