COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del10 gennaio 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE CAMPIONATO ECCELLENZA GARA : MASSAFRA – OSTUNI SPORT DEL 02/12/2007

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del10 gennaio 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE CAMPIONATO ECCELLENZA GARA : MASSAFRA – OSTUNI SPORT DEL 02/12/2007 (Reclamo società OSTUNI SPORT in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore SAVERIO DE CRISTOFARO di cui alla Delibera riportata sul C.U. 29 del 06/12/2007 del C.R.P.). Esaminati gli atti ufficiali; Letto il reclamo a margine citato - esperite indagini - ritenuto parzialmente accoglibile il ricorso in quanto per i fatti occorsi è possibile addivenire ad un ridimensionamento della sanzione inflitta dal primo Giudice DELIBERA Ridursi al 31/03/2008 la squalifica inflitta al calciatore SAVERIO DE CRISTOFARO e per l’effetto non addebitarsi la tassa, stante il parziale accoglimento del ricorso.
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